La sicurezza sul lavoro non si esaurisce nella predisposizione di documenti e procedure. Parte dalla conoscenza dei rischi effettivamente presenti nell’organizzazione e dalla definizione delle misure necessarie per prevenirli e gestirli.
In questo processo, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta uno degli strumenti fondamentali previsti dal D.Lgs. 81/08.
Il tema resta centrale anche alla luce dei dati più recenti sugli infortuni e sulle malattie professionali. Per questo la valutazione dei rischi non dovrebbe essere considerata come un semplice adempimento documentale, ma come parte integrante dell’organizzazione aziendale e delle attività di prevenzione.
Che cos’è il DVR
Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi e rappresenta il risultato del processo attraverso il quale vengono individuati e valutati i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti all’interno dell’organizzazione.
Il D.Lgs. 81/08 definisce la valutazione dei rischi come una valutazione globale e documentata dei rischi presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui i lavoratori svolgono la propria attività.
L’obiettivo non è soltanto individuare i pericoli, ma definire le adeguate misure di prevenzione e protezione e programmare le azioni necessarie al miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il DVR deve quindi rappresentare concretamente l’azienda: attività svolte, ambienti di lavoro, attrezzature, mansioni, organizzazione e rischi effettivamente presenti.
Quando è obbligatorio il DVR
La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, un obbligo non delegabile del datore di lavoro.
In generale, l’obbligo riguarda i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della normativa e nella cui organizzazione sono presenti lavoratori secondo le definizioni previste dal decreto.
Questo significa che il datore di lavoro mantiene la responsabilità della valutazione dei rischi, pur svolgendola in collaborazione con le figure previste dal sistema di prevenzione e protezione e avvalendosi, quando necessario, delle competenze tecniche specialistiche.
La valutazione non dovrebbe quindi essere interpretata come una formalità da assolvere attraverso un documento standard, ma come un processo costruito sulle caratteristiche reali dell’attività lavorativa.
Cosa deve contenere il DVR
Il contenuto del documento varia in funzione dell’organizzazione e dei rischi effettivamente presenti.
Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, indicando anche i criteri adottati per la valutazione.
Deve inoltre individuare le misure di prevenzione e protezione attuate, i dispositivi di protezione individuale adottati e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
A seconda dell’attività svolta, possono assumere rilievo, ad esempio, rischi connessi a:
- ambienti e luoghi di lavoro;
- utilizzo di macchine e attrezzature;
- movimentazione manuale dei carichi;
- agenti fisici, chimici o biologici;
- organizzazione delle attività e specifiche mansioni;
- utilizzo di videoterminali;
- incendio ed emergenze;
- ulteriori rischi specifici connessi al settore e alle modalità operative.
La valutazione deve essere quindi specifica per l’organizzazione, evitando un approccio esclusivamente documentale o standardizzato.
Quando deve essere aggiornato il DVR
Uno degli errori più frequenti è considerare il DVR un documento definitivo.
Un’organizzazione, però, cambia nel tempo. Possono essere introdotte nuove attrezzature, modificati i processi produttivi, riorganizzati gli ambienti o cambiare le modalità con cui vengono svolte determinate attività.
L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 prevede la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
La valutazione deve inoltre essere rielaborata a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nei casi previsti dalla normativa, la valutazione dei rischi deve essere rielaborata nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
L’aggiornamento del DVR deve quindi accompagnare l’evoluzione dell’organizzazione, affinché il documento continui a rappresentare le condizioni effettive nelle quali viene svolta l’attività lavorativa.
Un DVR aggiornato è sufficiente?
Disporre di un documento correttamente predisposto e aggiornato è indispensabile, ma la gestione della sicurezza non può fermarsi alla presenza del DVR.
Il valore della valutazione dei rischi emerge soprattutto quando quanto individuato nel documento trova applicazione nell’attività quotidiana.
Prevenzione significa collegare la valutazione dei rischi alle procedure operative, alla formazione dei lavoratori, alle misure di prevenzione e protezione, ai dispositivi utilizzati, alle attrezzature e all’organizzazione delle responsabilità.
Il DVR dovrebbe quindi essere considerato come parte di un processo continuo di gestione della sicurezza, non come un documento destinato esclusivamente all’archiviazione.
I dati INAIL: perché la prevenzione resta centrale
I dati INAIL continuano a mostrare quanto il tema della prevenzione richieda attenzione costante.
Secondo il quadro provvisorio relativo al 2025, sono state registrate 597.710 denunce complessive di infortunio, con un incremento dell’1,4% rispetto al 2024. Le denunce di infortunio con esito mortale presentate entro il 31 dicembre 2025 sono state 1.093.
Anche le malattie professionali denunciate hanno registrato una crescita: nel 2025 sono state 98.463, con un incremento dell’11,3% rispetto all’anno precedente.
Si tratta di dati provvisori e soggetti a consolidamento, ma rappresentano comunque un’indicazione della necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla corretta gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.
La valutazione dei rischi costituisce proprio uno dei punti di partenza di questo processo: conoscere i pericoli, individuare le persone esposte e definire misure adeguate alle caratteristiche dell’attività.
DVR e prevenzione: un processo che deve seguire l’azienda
Una valutazione efficace parte dalla conoscenza dell’organizzazione e deve evolvere insieme ad essa.
Nuove attività, attrezzature, spazi, modalità operative e cambiamenti organizzativi possono modificare i rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Per questo il DVR non dovrebbe essere considerato soltanto come la risposta a un obbligo normativo.
È uno strumento attraverso il quale individuare e valutare i rischi, definire le misure di prevenzione e protezione e programmare il miglioramento della sicurezza aziendale.
Il documento acquista valore quando diventa parte di un sistema più ampio, nel quale valutazione, formazione, organizzazione e controllo operano in maniera coordinata.
Il supporto di GRM Group
GRM Group supporta imprese e organizzazioni nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, attraverso attività di consulenza tecnica, valutazione dei rischi, supporto documentale, incarichi RSPP e formazione.
L’attività viene sviluppata considerando le effettive caratteristiche dell’organizzazione, gli ambienti di lavoro, le attività svolte e i rischi presenti, con l’obiettivo di integrare gli adempimenti normativi all’interno di una gestione strutturata della prevenzione.
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